È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021 n.215 di conversione con modifiche del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n.146, che introduce importanti novità in materia di formazione delle diverse figure della sicurezza.
Di seguito si riportano i principali aggiornamenti:
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO – modifiche art.37 D.Lgs 81/08
1) Viene definito l’addestramento come:
- prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
- esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Tutti gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Di seguito il testo del nuovo comma 7:
“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo.”
2) Obbligo di formazione ed aggiornamento periodico anche per il Datore di Lavoro. La durata, i contenuti minimi e le modalità verranno specificati dal nuovo Accordo Stato-Regioni che rivisiterà gli Accordi attualmente preesistenti. Tale accordo, sarà adottato entro il 30/06/2022.
3) La formazione e l’aggiornamento della figura del preposto, dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
“7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”
4) Verranno delineati con il nuovo Accordo Stato-Regioni, che dovrà essere adottato entro il 30 Giugno 2022:
- Durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria del datore di lavoro.
- La modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
PREPOSTO
1) All’art. 18 del D.Lgs 81/08 è stato aggiunto di individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
Di seguito il testo integrale del comma b-bis):
“Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
“[..] b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; [..]”.
2) All’art.26 del D.Lgs 81/08, viene previsto che i Datori di Lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al Datore di Lavoro committente il nominativo del proprio lavoratore che svolge la funzione di preposto.
ATTIVITA’ DI VIGILANZA E PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
1) Vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro pieni poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2) Aggiornamento dell’Allegato I del D.Lgs. 81/08 con l’elenco delle gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento di sospensione.